Image via Wikipedia A oltre 18 anni dal varo della prima legge organica sul risparmio energetico (10/91) , oggi finalmente si hanno le idee un po’ più chiare a proposito delle maggioranze “speciali” previste per gli interventi di efficienza energetica in condominio (commi 2 e 5 dell’articolo 26 della legge). L’ultima parola in proposito l’ha detta la legge 99 del 23 luglio scorso (al comma 22 dell’articolo 27) integrando il comma 2 (dopo il restyling portato dal Dlgs 311/2006 ) che ora così recita: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea»

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Risparmio energetico in condominio, basta la maggioranza ridotta
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