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Si definisce “assegno a vuoto” l’assegno bancario emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno bancario potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo …
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Emissione di assegni bancari a vuoto e l’archivio CAI di BANKITALIA




